Art. 30 - Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.
La presente sotto-sezione non è compilata in quanto questa amministrazione non possiede immobili di cui all'art. 30 del D.Lgs 33/2013.